Per aiuti di Stato, in diritto, si intendono tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, intese come quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina. L’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) precisa i presupposti che devono essere presenti affinché l’intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso dato dal diritto dell’Unione europea a questo termine. Le quattro condizioni richieste sono le seguenti: origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali); esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni; esistenza di un impatto sulla concorrenza; idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. (continua a leggere – vedi i trattati della UE)