L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Che cosa significa? In base a questo articolo la funzione legislativa, propria del Parlamento, può essere delegata al Governo, a patto però che siano stabiliti una serie di vincoli precisi circa l’oggetto, i tempi ecc.; tale passaggio di consegne avviene attraverso una legge di delegazione, detta più comunemente “legge delega”. La Corte costituzionale, nel 1956, ha messo in evidenza le due fasi necessarie per la formazione della legge delega e del decreto legislativo delegato: nella prima fase “il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera in cui deve essere contenuto l’esercizio della funzione legislativa delegata”; nella seconda fase il Governo “emana i decreti che hanno forza di legge ordinaria”. Nel frattempo il Parlamento non cessa la sua funzione, ma continua a legiferare (su altri argomenti). (continua a leggere)