Come indicato al 5° comma dell’art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le leggi regionali) viene effettuata dal Presidente della Repubblica con una delle formule previste dall’art. 1 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092). Il d.P.R. n. 1092/1985 prevede distinte formule per la promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato (art. 1) e delle leggi costituzionali (art. 2). È prevista, altresì, la formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica (art. 3). (leggi di più)

Synonyms:
promulga, promulgazione