82 / 100

Il ruolo del Parlamento

Il Parlamento della Repubblica italiana svolge un ruolo di carattere fondamentale: è l’organo centrale della forma di governo parlamentare ed è titolare del potere legislativo. La composizione del Parlamento rispecchia gli orientamenti e le istanze politiche del popolo italiano, che elegge le due camere ogni cinque anni, a suffragio universale.

il Parlamentovai al sito del Parlamento Italiano

 

 

in sintesi ...
Il Parlamento e composto da 2 camere: la Camera (630 400 deputati) e il Senato (315 200 senatori) ; le principali funzioni svolte da Parlamento sono:

  • approva le leggi che, successivamente, il Presidente della Repubblica promulga
  • elegge il Presidente della Repubblica
  • elegge 5 membri della Corte Costituzionale

con il referendum del settembre 2020 il numero dei deputati passa a 400, quello dei senatori a 200: a partire dalla prossima legislatura

il Parlamentoquanti anni devi
avere per eleggere un

il ParlamentoDeputato 18
Senatore 25 ⇒ 18

Non si dovrà più aspettare di avere 25 anni per eleggere i senatori, basterà averne 18, esattamente come accade già per la Camera. Palazzo Madama ha approvato infatti in via definitiva (salvo improbabili bocciature referendarie) la riforma costituzionale che equipara anagraficamente la platea elettorale dei due rami del Parlamento.

il Parlamentoquanti anni devi
avere per essere eletto

il ParlamentoDeputato  25 
Senatore  40

La legge ha due effetti rilevanti e indubbiamente positivi: da una parte riconosce una piena partecipazione dei giovani alla vita politica italiana, portando a compimento una riforma di cui si parla da circa 40 anni; dall'altra uniformando l'elettorato evita il rischio che si formino maggioranze diverse tra Camera e Senato. (continua a leggere)

Il Parlamento è innanzitutto titolare del potere legislativo

La proposta di una nuova legge può essere fatta da ciascun membro del Parlamento, da ciascun consiglio regionale, dal Governo, da almeno 50.000 elettori e dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. La proposta di legge è conosciuta anche come disegno di legge ed è il testo di partenza del dibattito parlamentare.  

 

il Parlamento

 

La proposta di legge deve essere discussa e approvata da Camera e Senato. Entrambi i rami del Parlamento devono approvare lo stesso testo. Possono essere proposte delle modifiche da parte di ciascun parlamentare, conosciute come emendamenti. Anche gli emendamenti devono essere approvati in maniera identica da Camera e Senato per far sì che la proposta di legge sia effettivamente modificata.

Quando i due rami del Parlamento approvano un disegno di legge identico, sia nel testo originario, che nelle eventuali modifiche, allora la legge può essere firmata e promulgata dal Presidente della Repubblica. La legge viene pubblicata subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.

Il Governo è legato al Parlamento dal rapporto di fiducia

Un elemento caratteristico della forma di governo parlamentare è dato dal rapporto di fiducia che deve sussistere fra Governo e Parlamento. Il Governo rimane in carica fino a quando gode della fiducia del Parlamento, ossia di un sostegno politico da parte della maggioranza dei parlamentari di ciascuna Camera.

All'inizio del proprio mandato, il Governo deve presentare il proprio programma politico alla Camera e al Senato. Il programma viene discusso dai membri del Parlamento. Al termine della discussione, avviene la prima votazione di fiducia, in forma palese e per alzata di mano. Ciascuna delle due Camere deve votare la fiducia al governo. Con questa votazione, le Camere attestano se vi sia o meno il loro appoggio politico al governo.

Se il Governo non ottiene la fiducia anche solo in una delle due Camere, non è legittimato politicamente e non può operare nel pieno dei suoi poteri. Rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino a quando non viene formato un nuovo governo o non vi sono nuove elezioni.

Il Governo è obbligato alle dimissioni nel momento in cui una delle camere approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un decimo dei componenti di una camera. È messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, per evitare eventuali assalti alla diligenza. La votazione avviene a scrutinio palese. Nel caso in cui la mozione sia approvata, il governo è costretto a dimettersi.

Il Governo può porre una questione di fiducia in occasione di una qualsiasi deliberazione parlamentare di particolare rilievo. Il voto contrario sulla questione di fiducia costringe il governo alle dimissioni.

se il Governo non ottiene la fiducia non è legittimato politicamente e non può operare nel pieno dei suoi poteri

Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica

Il Parlamento si riunisce in seduta comune in casi del tutto particolari. Uno fra questi casi è l’elezione del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato viene eletto ogni 7 anni dal Parlamento in seduta comune.

La riunione congiunta di Camera e Senato avviene all'interno dell’aula della Camera. Ai membri di Camera e Senato si aggiungono 3 delegati per ogni Regione italiana (la Val d’Aosta ha un solo delegato). La votazione avviene per scrutinio segreto.

Nel corso delle prime tre votazioni, viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia ottenuto almeno i 2/3 dei voti da parte dell’assemblea. Dalla quarta votazione (compresa) in avanti, viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Il Parlamento elegge in seduta comune il Presidente della Repubblica (Capo dello Stato); ai membri di Camera e Senato si aggiungono 3 delegati per ogni Regione italiana (la Val d’Aosta ha un solo delegato)

Il Parlamento elegge 5 (dei 15) giudici della Corte Costituzionale

Il Parlamento, sempre in seduta comune, elegge 5 giudici della Corte Costituzionale. Non sono presenti, in questo caso, i delegati regionali.

Nel corso delle prime tre votazioni, viene eletto giudice della Corte Costituzionale  il candidato che abbia ottenuto almeno i 2/3 dei voti da parte dell’assemblea. Dalla quarta votazione (compresa) in avanti, viene eletto giudice della Corte Costituzionale il candidato che abbia ottenuto i 3/5 dei voti.

La Costituzione contiene  le norme fondamentali riguardanti la composizione di Camera e Senato.

elezione dei 15 membri della Corte Costituzionaleil Parlamento

La Camera

La Camera è eletta dai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età (suffragio universale e diretto).

La Camera è composta da 630 (400 dalla prossima legislatura) deputati. Può essere eletto deputato ogni cittadino che abbia compiuto 25 anni.

Il Senato

Il Senato è eletto dai cittadini che hanno compiuto i 25 anni di età. (non sarà più così basteranno 18 anni)

Il Senato è composto da 315 (200 dalla prossima legislatura)senatori, cui si aggiungono i senatori a vita. Può essere eletto senatore ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni. Chi è stato Presidente della Repubblica è senatore di diritto e a vita. Il Presidente della Repubblica in carica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

il Parlamentoil Referendum del settembre 2020
(aggiornamenti a cura della Redazione Civitas)

L'8 ottobre 2019 l'Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B cost., già approvata in seconda deliberazione dal Senato, che riduce il numero dei parlamentari .previsto dalla Costituzione a 400 deputati e 200 senatori elettivi. Sul testo della legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, si sono espressi gli elettori nel referendum che si è tenuto il 20 e 21 settembre del 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale. Il DPR di indizione dei comizi elettorali è stato emanato il 28 gennaio 2020. Successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto il referendum popolare. Lo stesso giorno è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato il decreto del 28 gennaio (G.U. 6 marzo 2020, n. 57). Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del referendum costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, che ha disposto il rinvio delle consultazioni elettorali previste per il 2020, ha previsto, a seguito di una modifica adottata nel corso dell'esame della Camera, l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del referendum sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari. Infine, con il D.P.R. 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) sono stati convocati i comizi elettorali per il 20 e 21 settembre 2020.

Ora che i cittadini si sono espressi confermando con una larga maggioranza il contenuto della legge, gli articoli 56 e 57 della Costituzione possono essere ufficialmente modificati. La legge c’è, ha l’approvazione popolare, ma sarà operativa a partire da sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Tutto finito? No.

C’è poi un altro elemento: la rappresentanza. Fino a oggi, in base alla Carta del ’48, ogni regione - ad eccezione di Molise e Valle D’Aosta - doveva votare per almeno sette senatori. Da oggi non sarà più così: quel sette diventerà tre. Qualche esempio? Il numero minimo di senatori sarà assegnato a Basilicata e Umbria, 4 rappresentanti a Palazzo avranno Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, 5 Liguria, Marche e Sardegna. Le altre regioni, chiaramente, eleggeranno un numero superiore di senatori.

20 ottobre 2020 - Taglio dei parlamentari, Mattarella firma la legge costituzionale" 
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato e promulgato la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La legge che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, confermata con il 70% dei voti al referendum del 20 e 21 settembre, porta da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori eletti. La riduzione sarà effettiva a partire dalla prossima legislatura: alle prossime elezioni saranno 600 i posti in palio (prima che il provvedimento possa essere applicato deve trascorrere comunque un periodo di 60 giorni, per consentire la ridefinizione dei collegi elettorali). (continua a leggere)

il Parlamento

ridotto il numero dei parlamentari, bisognerà ridisegnare i collegi elettorali; un passaggio, questo, non solo tecnico, ma politico; che tocca da vicino la legge elettorale