Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


Che cosa significa? Questo articolo garantisce ampiamente la libertà religiosa e quindi si ricollega alla parità riconosciuta dallo Stato italiano a tutte le religioni. La sua piena applicazione è stata possibile dopo che nel 1984 la religione cattolica ha cessato di essere la religione di Stato. Garantisce inoltre la legittimità di predicare la propria religione e di diffonderla. (continua a leggere)

Synonyms:
art. 19 cost.
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