Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


Che cosa significa? Questo articolo rafforza quanto indicato dal precedente a proposito della libertà di culto. In particolare, si vogliono evitare forme di discriminazione attraverso una legislazione speciale o provvedimenti di carattere fiscale. In realtà la preoccupazione di alcuni Costituenti era che la Chiesa cattolica potesse in questo modo ricreare la cosiddetta “manomorta”, ossia il patrimonio perpetuo e inalienabile degli enti religiosi o civili. L’istituto giuridico della manomorta costituisce un danno economico per lo Stato, che non può imporre imposte di successione o sulla vendita. I Costituenti conclusero che questo rischio era evitato dalla legislazione vigente.(continua a leggere)

Synonyms:
art. 20 cost.
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