Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.


L’art. 50 è riservato all’istituto della petizione. Questo istituto ha il compito di garantire ai cittadini l’esercizio di forme di democrazia diretta: chiunque, infatti, può indirizzare una petizione alle Camere, dove viene esaminata dalle diverse commissioni competenti. La commissione competente può inviare la petizione al Governo, archiviarla o trasformarla in un progetto di legge. L’istituto della petizione è stato utilizzato raramente e ha avuto un impatto quasi impercettibile sulla vita politica italiana. Attualmente, le Camere mostrano uno scarso interesse verso le petizioni, che solo in rari casi sono prese in considerazione e discusse in aula. (continua a leggere)

Synonyms:
art. 50 cost.
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