Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


Che cosa significa? Anche questo articolo è ad alto contenuto tecnico e detta le linee generali per l’elezione dei senatori. Inferiori di numero rispetto ai deputati, i senatori sono eletti su base regionale, con un complesso meccanismo secondo il quale il partito che ottiene più voti in quella regione avrà il 55% dei senatori spettanti a quel territorio. Da qui l’importanza di essere il primo partito in regioni popolose come la Lombardia e la Sicilia, che assegnano numerosi senatori. Come nel caso della norma relativa all’elezione dei deputati, anche qui convivono un criterio di proporzionalità e un criterio di stabilità di governo. L’articolo prevede inoltre altri aspetti, legati alla rappresentatività di regioni poco popolose.(continua a leggere)

Synonyms:
art. 57 cost.
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