Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


Che cosa significa? Insieme all’art. 7, questo articolo regola la professione della religione in Italia; mentre tuttavia l’art. 7 si riferisce al solo cattolicesimo, data la sua rilevanza nella storia e nella società italiana, l’art. 8 si riferisce a tutte le altre confessioni ed esprime il principio del pluralismo religioso. In realtà, fino a quando nel 1984 il cattolicesimo non ha cessato di essere religione di Stato, questo principio era negato nei fatti.(continua a leggere)

Synonyms:
art. 8 cost.
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