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Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus

da Caterina Domenicali | 8 Set 2020 | costituzione, coronavirus, diritti, evidenza

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus? in una democrazia, fondata sul riconoscimento delle libertà e dei diritti incomprimibili della persona, è legittima la loro restrizione in casi eccezionali? chi decide che ci troviamo in una condizione di emergenza, tale da giustificare la limitazione di alcune libertà? che cosa dice la Costituzione al riguardo? sentiamo il parere di Caterina Domenicali

La situazione di emergenza

Con la diffusione del contagio da Covid-19 ci è stato imposto di rinunciare a tenere comportamenti, svolgere attività, esercitare libertà che davamo ormai per scontate, in nome della tutela della salute collettiva. La maggioranza della popolazione non aveva mai sperimentato una simile limitazione delle proprie libertà e nemmeno se la sarebbe immaginata. Vi è, invece, chi aveva contemplato l’eventualità di una emergenza sanitaria e la conseguente necessità di un intervento dei pubblici poteri per la tutela dell’interesse collettivo: i Costituenti.

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus

Il problema del bilanciamento

Un’epidemia è un fatto emergenziale che mette in pericolo la salute dei cittadini e che richiede l’adozione di provvedimenti finalizzati a proteggere la persona e la comunità in cui vive. Le esigenze del governo dell’emergenza, però, vanno sempre conciliate con la tutela dei diritti fondamentali. Il rapporto fra interessi della collettività e diritti garantiti all’individuo è un problema che si pone non solo in tempo di emergenza, anche se in tali situazioni il conflitto è più evidente e netto. Si tratta del problema cruciale che si pone laddove la Costituzione di uno Stato democratico riconosce diritti alla persona o al cittadino: essa non si limita infatti al riconoscimento esplicito di tali diritti, ma definisce le condizioni alle quali questi posso essere limitati dai pubblici poteri per la tutela di un altro interesse. Come?

Il primo problema che si pone è l’individuazione dell’interesse il cui perseguimento può giustificare la limitazione del diritto. Non sempre è la Costituzione a prendere una posizione sul punto: anzi, raramente essa lo fa. In Assemblea costituente, infatti, non si è voluto stabilire una gerarchia tra i valori ma, al contrario, il pluralismo degli stessi, ponendoli in rapporto di integrazione reciproca. La restrizione di ogni diritto costituzionale è giustificata se necessaria a tutelare un altro valore di rango costituzionale e solamente se proporzionata a tal fine, senza che il nucleo fondamentale del diritto compresso venga sacrificato.

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus

Chi decide?

Ciò che ci dice la Costituzione, normalmente, è chi può decidere la restrizione: quale potere dello Stato (o meglio, quale atto normativo) può stabilire i casi in cui si possono adottare provvedimenti limitativi di un diritto e con quali garanzie. Per esempio, la Costituzione all’art. 14 Cost. garantisce che non si può violare il domicilio (per intenderci, solo noi possiamo decidere a chi aprire la porta di casa e non possiamo subire violazioni in questo né da un privato cittadino né dal pubblico potere), facendo i conti, al contempo, con il fatto che può esserci la necessità che i pubblici poteri facciano ingresso nel domicilio contro la nostra volontà (per una perquisizione a fini investigativi, ad esempio): la garanzia che la Costituzione pone è stabilire che solamente la legge può prevedere i casi e i modi in cui si può entrare nel domicilio (solo la legge può stabilire quali sono i reati che vanno repressi e che quindi giustificano le investigazioni e come si svolgono le perquisizioni) e solo un giudice può autorizzare le forze di polizia, motivando la propria decisione, a entrare nel nostro domicilio.

In altri casi, la stessa Costituzione indica le finalità per le quali è accettabile la limitazione di un diritto da parte dei pubblici poteri. Riprendiamo l’esempio del domicilio privato. L’ultimo comma dell’art. 14 Cost. mette in luce il punto di contatto tra diritto e interessi collettivi, laddove contempla lo svolgimento di accertamenti nel domicilio “per motivi di sanità e incolumità pubblica” (è il caso dei controlli degli ispettori sanitari) “o a fini economici e fiscali” (come gli accertamenti della guarda di finanza). Anche in questo caso, è la Costituzione a definire chi può intervenire, per questa finalità, a limitare il diritto: si fa riferimento, ancora, alla legge. In sintesi, il nostro diritto alla inviolabilità del domicilio non è assoluto ma può subire limitazioni a fronte di interessi di rango costituzionale, come l’interesse pubblico alla repressione dei reati o gli altri interessi che espressamente la Costituzione chiama in causa.

articolo 14
il domicilio è inviolabile

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I diritti fondamentali coinvolti dalla pandemia

Cosa è accaduto, dunque, ai diritti della persona con i provvedimenti volti al contenimento del contagio? Anzitutto, fra le rinunce che ci sono costate e che ci costeranno, occorre fare chiarezza su quali effettivamente riguardano diritti fondamentali che la Costituzione riconosce. Il c.d. lockdown ha comportato significative ed evidenti compressioni alle libertà civili: è stata fortemente limitata la libertà di circolazione sul territorio dello Stato, la libertà di culto religioso, la libertà di riunione in luogo pubblico (ad es. piazze e strade) e aperto al pubblico (come cinema e teatri) e, nel periodo di massimo contagio, persino in luogo privato (la dimora di ognuno di noi). Sono state intaccate, inoltre, una serie di situazioni soggettive di natura economica e sociale: il diritto di lavorare e di svolgere un’attività economica, il diritto all’istruzione, molteplici profili del diritto alla salute diversi da quelli direttamente connessi al contagio (si pensi alle conseguenze della chiusura sulla salute psicofisica dei bambini o dei soggetti più vulnerabili,oppure di coloro che avevano programmato cure e controlli che non è stato possibile svolgere). In prospettiva, vi saranno ricadute sociali dell’emergenza forse più gravi dei danni finora subiti dalle libertà civili.

 

Tuttavia, va chiarito che non tutto ciò che abbiamo percepito come una privazione corrisponde alla sottrazione di un diritto. Al di fuori dei diritti costituzionali, rispetto ai quali la stessa Costituzione appronta un equilibrio tra sfera intangibile e possibili limitazioni, esiste il campo di ciò che è lecito e che non può essere rivendicato come diritto: così, ad esempio, non esiste un diritto alla socialità entro cui collocare la libertà di bere un drink o di festeggiare il Ferragosto.

Che cosa è successo ai diritti con il Corona Virus: diritti individuali e interesse collettivo

L’epidemia di Covid-19 ha reso effettive alcune ipotesi di conflitto tra diritti e interessi collettivi espressamente disciplinate dalla Costituzione. Tra i valori costituzionali che hanno mosso il potere pubblico spicca la salute, che ai sensi dell’art. 32 Cost. non è solo “diritto fondamentale dell’individuo” (il diritto di ognuno a preservare la propria integrità fisica e psichica) ma anche “interesse della collettività”.

Per esplicita scelta dell’Assemblea Costituente, il valore costituzionale della salute consente limitazioni di altri diritti: il domicilio è inviolabile, ma sono ammessi accertamenti e ispezioni “per motivi di sanità e di incolumità pubblica” (art. 14 Cost.); ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni imposte dalla legge “in via generale per motivi di sanità” (art. 16 Cost.); i cittadini hanno diritto di riunirsi, salvo le limitazioni giustificate da comprovati motivi di “incolumità pubblica” (art. 17 Cost.); l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza” e “alla dignità umana” (art. 41 Cost.).

Dunque, i Costituenti avevano previsto che alcune libertà della persona, il cui esercizio potesse mettere a repentaglio la salute, potessero subire limitazioni. Prendiamo l’esempio della libertà di circolazione: i redattori della Costituzione pensavano proprio alle “zone rosse" quando hanno previsto che la circolazione può essere limitata se necessario per tutelare la salute e incolumità pubblica. La ragione, ora, ci appare evidente: l’epidemia circola se le persone circolano, pertanto, per rallentare o fermare la diffusione dell’epidemia, è ragionevole limitare la libertà di circolazione delle persone. Gli interventi del potere pubblico volti a far fronte all’emergenza sanitaria si collocano in questa dialettica tra diritti e interesse collettivo alla salute.

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Proporzionalità e temporaneità

I fondamentali diritti della persona non possono essere compressi indefinitamente in base a un generico principio di precauzione. Il rischio sarebbe quello di dare prevalenza, sempre e comunque, alle ragioni dell’emergenza, impedendo qualsiasi attività finché non sia raggiunta la certezza intorno allo stato di salute collettivo. Le forti limitazioni ai diritti fondamentali trovano giustificazione nella portata straordinaria e temporanea dell’emergenza e la proporzionalità dei provvedimenti va valutata non in astratto ma in concreto.

La limitazione della nostra libertà di circolare e di riunirci o del diritto di lavorare e frequentare le scuole sarà giustificata fintantoché sarà proporzionata e necessaria alla tutela del diritto alla salute. Al potere pubblico spetta tenere in considerazione indicatori concreti di questa necessità, quali il numero dei contagi e la loro diffusione sul territorio nazionale, la virulenza dell’epidemia, la tenuta del sistema sanitario, ecc.

E oggi, con la ripresa dei contagi, il potere pubblico è di nuovo impegnato nel bilanciamento tra l’esigenza di contenere l’epidemia in nome dell’interesse costituzionale alla salute collettiva, da una parte, e le libertà di rango costituzionale che con essa si scontrano, dall’altra.