I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.  


L’articolo riconosce una piena libertà di riunione nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico. Solamente per le riunioni nei luoghi pubblici è richiesta, almeno tre giorni prima e in forma scritta, la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza: tale comunicazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della riunione; le generalità delle persone designate a prendere la parola; le generalità e le firme dei promotori. I due soli limiti al diritto di riunione sono rappresentati dalla necessità che i cittadini si riuniscano “pacificamente” e “senza armi”. ..(continua a leggere)

Synonyms:
art. 17 Cost.
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