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Breve storia della Costituzione Italiana

Breve storia della Costituzione Italiana

da Francesca Minni | 24 Set 2020 | costituzione, diritti, istituzioni

Breve storia della Costituzione Italiana

ripercorriamo con le parole di Francesca Minni  un excursus che va dallo statuto Albertino fino alla odierna versione della Costituzione Italiana: una breve storia della costituzione italiana

Lo Statuto Albertino: una costituzione in balia degli eventi

La Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1 gennaio del 1948, sostituì lo Statuto Albertino, costituzione ottriata (dal termine francese octroyée, cioè concessa) da parte di Re Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848, allora sovrano del Regno di Sardegna. Con la proclamazione del Regno d’Italia, lo Statuto divenne la Carta fondamentale dell'Italia unita.

Redatto in lingua francese, prese ispirazione dalla Costituzione francese del 1814 e fu concesso con riluttanza da parte del sovrano, sostanzialmente perché Re Ferdinando II di Borbone, il 29 gennaio 1848, aveva a sua volta concesso la costituzione nel Regno delle Due Sicilie (poi revocata dopo appena 3 mesi). Il proposito fu quello di arginare le tendenze rivoluzionarie e democratiche della cosiddetta primavera dei popoli che minavano la tenuta della monarchia sabauda.

 

Al suo interno lo Statuto delineava una monarchia costituzionale, in cui il Re deteneva in via esclusiva il potere esecutivo, condivideva la funzione legislativa con le Camere, una elettiva (la Camera dei Deputati) e una di nomina regia, benché non ereditaria (il Senato), e prevedeva la giustizia come emanazione del re, nel cui nome veniva amministrata. Introduceva la responsabilità dei Ministri a garanzia dell’inviolabilità del Re. Venivano riconosciuti ai cittadini taluni diritti, quali ad esempio la libertà personale, il diritto di voto, il principio della tassazione proporzionale, l’uguaglianza davanti alla legge, ecc.

Benché inizialmente immaginato per rafforzare i poteri del sovrano, nella prassi lo Statuto Albertino permise il progressivo affermarsi di una monarchia parlamentare in cui, fin da subito, si venne a instaurare il rapporto di fiducia tra governo e parlamento e la figura del re assunse via via funzioni più limitate. Ciò anche grazie alle figure politiche di Massimo D’Azeglio e, soprattutto, di Camillo Benso Conte di Cavour che, in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, sostennero lo sviluppo del parlamentarismo.

fino al 1909 solo l’8,3% dei cittadini era legittimato a votare; nel 1912 venne introdotto il suffragio universale maschile ma solo per i cittadini di età compresa tra 21 e 30 anni, allargato a tutti gli uomini maggiori di 21 anni nel  1919

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Lo Statuto albertino era una costituzione breve e flessibile, non essendo previsto al suo interno alcun meccanismo aggravato per una sua eventuale modifica né alcuno strumento di controllo della conformità della legge rispetto a esso: in altre parole non c’erano rimedi per impedire che la legislazione successiva vi derogasse. Tale caratteristica risultò fatale con l’avvento del fascismo, quando lo Statuto fu effettivamente derogato per lasciar progressivamente spazio alle previsioni normative conformi al regime dittatoriale imposto da Mussolini.

In particolare, durante il ventennio fascista, lo Statuto, che pure formalmente rimase la costituzione vigente fino alla nascita della Repubblica, fu svuotato di rilevanza giuridica e valenza politica: trasformando il sistema multipartitico fino a quel momento in essere in un regime a partito unico, fu in primo luogo sovvertito l’assetto liberale dello Stato.

L’appartenenza al Partito Nazionale Fascista divenne requisito imprescindibile per poter accedere agli impieghi pubblici. Con l’approvazione delle cosiddette leggi fascistissime (1925-26), il Parlamento fu sostanzialmente privato dei poteri e della funzione legislativa, mentre crebbe l’importanza centrale del Capo del Governo, che divenne responsabile solo di fronte al Re, così derogando all’istituto della fiducia tra Parlamento e Governo tipico dei sistemi parlamentari.

Nel 1939, la Camera dei Deputati venne infine sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, composta, al pari di tutti gli altri organi dello Stato, da soli rappresentanti del Partito Nazionale Fascista. L’unico organo che mantenne una composizione eterogenea rispetto al partito unico oltre che di una certa autonomia d’iniziativa e di controllo rispetto alla volontà dello stesso Mussolini fu il Gran Consiglio del Fascismo, organo collegiale formato da maggiorenti del partito, da Ministri e da altre autorità: le sue funzioni, oltre che consultive per il Capo del Governo, si spingevano fino all’importante ruolo di pronunciarsi su provvedimenti legislativi di rilevanza costituzionale, con la possibilità anche di bloccare eventuali iniziative legislative delle Camere ritenute lesive del regime.

 

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La fine del fascismo e il referendum del 2 giugno 1946

Fu proprio il Gran Consiglio , la notte del 25 luglio 1943 a sfiduciare il Capo del Governo Benito Mussolini, chiedendo al re di esercitare la «suprema iniziativa di decisione», cioè di riappropriarsi di quelle prerogative che lo Statuto del Regno all’art. 5 gli attribuiva, determinando così la caduta del regime e l’inizio di quel percorso che porterà, dopo due anni terribili di occupazione tedesca e di continuazione della guerra, alla svolta post bellica e, con essa, alla scelta repubblicana e all’approvazione della nostra Costituzione.

Nel 1946, con il compromesso istituzionale a seguito del quale Vittorio Emanuele III rinunciò all’esercizio dei suoi poteri, affidandoli al principe ereditario Umberto, nominato luogotenente generale del Regno, prese il via il processo di ricostruzione dello Stato italiano. Fu chiaro fin da subito che occorreva scrivere una nuova costituzione. Per questo si decise di convocare, mediante elezioni nazionali, un’Assemblea costituente con il compito di redigere e approvare un nuovo testo costituzionale, affidando al popolo la scelta istituzionale tra monarchia e repubblica.

Il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, all’articolo 1 stabiliva infatti che: «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato». Il decreto legge luogotenenziale n. 23 del 1 febbraio 1945, estese poi per la prima volta il voto alle donne maggiori di 21 anni, rendendo così per la prima volta il suffragio in Italia realmente universale. Il decreto in parola tuttavia non faceva menzione dell’elettorato passivo (cioè la possibilità di essere eletti), che fu esteso alle donne, maggiori di 25 anni, con il successivo decreto n. 74 del 10 marzo 1946.

Il 2 giugno 1946 si tenne il primo voto nazionale libero e a suffragio universale, mediante il quale tutti gli uomini e per la prima volta anche a tutte le donne maggiorenni (nel 1946 la maggiore età si raggiungeva a 21 anni), furono chiamati a compiere una scelta cruciale: gli italiani dovettero infatti decidere, mediante referendum, tra la conferma della monarchia o l’istituzione di una repubblica.

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Una Costituzione repubblicana e democratica

La consultazione, tenutasi all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale che aveva lasciato l’Italia, già annichilita da un ventennio di regime dittatoriale fascista, semidistrutta anche nelle coscienze, servì a definire in prima battuta la forma istituzionale del nostro Paese.

Così, più dell’89% degli aventi diritto al voto si recò alle urne e la maggioranza di essi, precisamente il 54,27% – cioè 12.717.923 di voti – scelsero la Repubblica (contro i 10.719.284 votanti, pari al 45,73%, che invece preferirono la monarchia).

Nella medesima circostanza gli italiani furono chiamati a eleggere anche i membri dell’Assemblea Costituente, cioè i rappresentanti del popolo incaricati di scrivere, discutere e approvare la nuova Costituzione della Repubblica italiana.

Tra i 556 eletti vi furono delle donne. Precisamente furono 21 le donne (vedi foto) che entrarono a far parte dell’Assemblea, cioè meno del 4% del totale degli eletti (per fare un confronto, le donne elette in Parlamento nella attuale XVII legislatura sono circa il 30% del totale dei parlamentari).

Composta da esponenti di forze politiche molto distanti tra loro, ma con l’obiettivo comune di scrivere una Costituzione di matrice democratica e antifascista, l’Assemblea si insediò per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò suo presidente Giuseppe Saragat (che nel 1964 sarebbe poi diventato Presidente della Repubblica italiana). Le tre principali forze politiche presenti all’interno dell’aula erano la Democrazia Cristiana, il Partito socialista e il Partito comunista.

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Benché inizialmente il tempo destinato ai lavori di stesura della Carta fosse di 8 mesi, nell’arco del 1947 il termine fu prorogato per ben due volte per consentire il completamento delle attività.

La Commissione dei 75 e il Comitato dei 18

All’interno dell’Assemblea fu nominata una Commissione per elaborare e proporre il progetto di Costituzione, composta da 75 membri, di cui 5 donne. A sua volta la Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, fu suddivisa in 3 sottocommissioni: la prima, presieduta da Umberto Tupini, incaricata del tema “diritti e doveri dei cittadini”; la seconda, dedicata all’“ordinamento costituzionale della Repubblica”, presieduta da Umberto Terracini; la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, focalizzata sul tema dei “diritti e doveri economici”.

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All’esito dei lavori nelle sottocommissioni, la Commissione dei 75 affidò a un comitato composto da 18 persone (il c.d. Comitato dei 18) il compito di procedere a coordinare i testi fino a quel momento prodotti e redigere un documento organico da presentare all’Assemblea costituente per la discussione in aula.

Il testo base elaborato dai 18 fu presentato all’Assemblea nel gennaio 1947. Nei nove mesi di discussione, nel corso di 170 sedute, furono presentati ben 1.663 emendamenti, di cui 292 furono accolti. I temi maggiormente dibattuti furono l’ordinamento regionale, l’assetto del Parlamento, i rapporti con la Chiesa cattolica, i diritti economico-sociali.

Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea, con 453 voti a favore e 62 contrari, deliberò l’approvazione del testo della Costituzione della Repubblica Italiana. La stessa fu poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre del 1947, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 1948.

Nella foto sotto riportata il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947. Al suo fianco, da sinistra a destra, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, Francesco Cosentino, funzionario, Giuseppe Grassi, guardasigilli, e Umberto Terracini, presidente della Costituente (dopo le dimissioni di Saragat)

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guarda il breve filmato in cui si vedono le storiche immagini della firma della Costituzione Italiana (Luce Cinecittà)

Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana

La Costituzione italiana, a differenza di altre costituzioni contemporanee (per esempio la Costituzione francese della V Repubblica, 1958), non ha preambolo, e si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. Nei primi 12 articoli sono contenuti i principi fondamentali, cioè i valori supremi su cui si poggia lo Stato italiano, ineliminabili e irrinunciabili.

La prima parte della Costituzione, che va dall’art. 13 all’art. 54 è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e si occupa di disciplinare i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici tra gli individui e tra questi e lo Stato.

La seconda parte del testo, dall’art. 55 all’art. 139 definisce l’ordinamento della Repubblica, occupandosi di disciplinare gli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura), gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) e le garanzie costituzionali (ivi incluso il funzionamento della Corte costituzionale).

Le disposizioni transitorie e finali sono invece previsioni puntuali atte a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento all’indomani dell’entrata in vigore della nuova Costituzione.

Si tratta di una Costituzione scritta e lunga, non concessa dall’alto, come il precedente Statuto Albertino – bensì votata secondo regole democratiche che consentirono la stesura di un testo compromissorio che mise d’accordo tutte le forze politiche presenti in Assemblea Costituente. Il presupposto, quello che potremmo definire il minimo comun denominatore, che permise di raggiungere un accordo in tempi ragionevolmente brevi (in circa un anno e mezzo i Padri e le Madri costituenti(*)  scrissero una Costituzione (che dopo settant’anni è ancora attuale), fu l’obiettivo di scrivere un testo fortemente antifascista, in grado di proteggere lo Stato e i suoi cittadini dalla possibilità che quanto era appena stato potesse riaccadere; una Costituzione capace di mantenere il fascismo – e qualsiasi altro regime antidemocratico – una volta e per sempre fuori dai confini territoriali, politici ed etici dell’Italia repubblicana che si andava a costituire.
(*) vedi foto 
o vedi foto della Sala delle Madri Inaugurata a Montecitorio nel 2016 dall’allora presidente della Camera Laura Boldrini oppure leggi su Il Sole 24Ore

Un’altra importante caratteristica della Costituzione italiana è la rigidità. Memori di quanto accaduto con lo Statuto Albertino durante il fascismo, i Padri costituenti decisero di introdurre un meccanismo aggravato che il Parlamento è tenuto a seguire in caso decida di modificare la Costituzione. Non basta cioè una semplice legge ordinaria, votata a maggioranza dei presenti in aula, ma si richiedono più votazioni, maggioranze di approvazione più ampie, idonee quindi a includere nella decisione più voci presenti in Parlamento, e tempi di riflessione tra un voto e l’altro che consentano a ciascun parlamentare di riflettere attentamente sulla bontà della riforma in discussione.

Vi sono però parti della Costituzione che non possono essere oggetto di revisione. In primo luogo, nessuna revisione può intervenire sulla nostra forma istituzionale, dal momento che «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (art. 139 Cost.). In altre parole, non può modificarsi la forma di Stato repubblicana scelta dagli italiani il 2 giugno 1946.

Allo stesso modo, non si può dar luogo a una revisione che miri a eliminare dal testo della Costituzione i c.d. principi supremi, per esempio i diritti fondamentali; il principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.); il principio dell’eguaglianza (art. 3 Cost.); il principio di unità della Repubblica (art. 5 Cost.); il principio della rappresentatività; il principio democratico. Del resto, eliminare tali principi implicherebbe un cambiamento di fatto del nostro ordinamento costituzionale, al punto da non potersi più parlare di revisione, bensì di vero e proprio mutamento del patto fondamentale che unisce la nostra comunità.

Infine, non è nemmeno possibile eliminare il procedimento aggravato previsto all’art. 138, perché se ciò fosse possibile verrebbe meno una caratteristica fondamentale della nostra Costituzione: la rigidità. Infatti, senza il procedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost. la Costituzione potrebbe essere modificata attraverso una semplice legge ordinaria. In questo modo verrebbe eliminato il coinvolgimento delle minoranze parlamentari che nel procedimento di revisione costituzionale acquisiscono un peso importante.

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    I quindici sorveglianti: i Giudici della Corte Costituzionale

    Marta Cartabia ha spiegato i segreti delle Costituzioni
    La sera del  6 ottobre del 2020 al Palco 19 di Passepartout, con le dovute restrizioni, il pubblico ha riempito tutti i posti disponibili per la lectio magistralis di Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale(*), prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questa carica. A lei il compito di farci capire "I segreti della Costituzione", o meglio delle Costituzioni, rimarcando che forse in Italia, l'argomento non sia così conosciuto o popolare.
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    Un anno, il 1920, che ricorda l'anniversario della nascita di un'istituzione che segna profondamente la vita delle democrazie.

    Un proibito che segna il confine
    Nel 1920 infatti, nacque a Vienna la prima Corte Costituzionale "per segnare una linea rossa , un proibito che segna il confine, il limte della democrazia". Dal fondamentale contributo del giurista Hans Kelsen, all'America, ai giorni nostri, le modifiche e il clima dell'Europa che "prendeva una piega che non sopportava avere una 'guardia', ma che decenni dopo fa rinascere quell'idea per diffondersi in tutta Europa".

     

    Cartabia parla anche della morte (avvenuta a 87 anni) di Ruth Bader Ginsburg,  giudice della Corte Suprema Usa, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario, "in America i giudici sono molto popolari, qui non si parla molto di Corte Costituzionale".

    Proibito calpestare la Costituzione
    "Un sistema equilibrato deve avere entrambe le gambe per camminare - servono tutte le istituzioni e servono gli organi di Garanzia ognuno nei suoi ambiti e la Corte Costituzionale che oggi come nel 1920 segna la linea che non si può varcare. I principi costituzionali sono da preservare sempre e quando il potere democratico ci mette un piede sopra la Corte è lì a dire... PROIBITO".


    l’attuale Costituzione è quella votata nel 1948?

    Nella storia della Repubblica vi sono state ben 16 riforme costituzionali. La maggior parte delle riforme approvate ha raggiunto nella votazione finale la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento. In cinque occasioni (leggi cost. 1/1989, 1/1992, 1/2000, 1/2001, 1/2003), si è raggiunta la maggioranza assoluta nella seconda delibera ma nessuno ha avanzato richiesta di referendum. In quattro occasioni le revisioni costituzionali sono state oggetto di referendum: la legge di revisione del Titolo V della Costituzione del 2001, la cosiddetta devolution del 2006, la riforma Renzi-Boschi del 2016 e la legge di revisione per la riduzione del numero dei parlamentari del 2020... prosegui su Civitas

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