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Una Costituzione in movimento

Una Costituzione in movimento

da Francesca Minni | 24 Nov 2020 | costituzione, diritti, evidenza, istituzioni, UE

Una Costituzione in movimento
Una Costituzione in movimento.  La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si accinge a compiere 73 anni di vita e, al netto di alcune modifiche intervenute nel corso degli anni, il suo impianto è a tutt’oggi invariato e molto attuale. Spesso è stata presa come esempio nella stesura di molti testi costituzionali approvati in un momento successivo alla sua entrata in vigore (si pensi per esempio alla Costituzione Spagnola: molti dei suoi articoli sono una traduzione passo passo del testo italiano). Quindi parliamo di una Costituzione in movimento.

Non è fuori luogo chiedersi come sia possibile che un testo scritto molto tempo fa, in un’epoca per molti aspetti lontana da noi anni luce, resti a tutt’oggi valido ed efficace senza che si rendano costantemente necessarie modifiche.

In un altro articolo su Civitas si è parlato della caratteristica della rigidità della nostra Costituzione, termine che farebbe pensare a un certo immobilismo congenito del testo: niente di più lontano dal vero. Tale elemento ineliminabile delle costituzioni contemporanee funge nel caso italiano da argine a garanzia degli stravolgimenti al testo, intesi a svuotarlo della sua identità democratica, repubblicana e antifascista, ma non comporta parimenti una staticità del documento. La Costituzione italiana è al contrario un testo vivo, plastico, che ha dato prova, in più di 70 anni di vita, di essere in grado di adattarsi ai cambiamenti, ai progressi scientifici, tecnologici, sociali, riuscendo a rimanere attuale nonostante il trascorrere del tempo, pur senza mai perdere la rotta tracciata dai costituenti.

una Costituzione elastica

L’elasticità dipende da vari fattori: senza dubbio, il primo merito va riconosciuto a chi l’ha scritta che, soppesando sapientemente le parole, ha fatto in modo che esse potessero durare a lungo. In secondo luogo, occorre precisare che la Costituzione italiana è in molti punti programmatica: molti dei suoi articoli, cioè, non racchiudono comandi giuridici specifici (le norme precettive), ma enunciano principi – o se si vuole descrivono un programma – che il legislatore è tenuto ad attuare attraverso le leggi. A seconda dell’orientamento politico, il Parlamento potrà dare applicazioni anche molto diverso ai programmi tratteggiati dalla Carta costituzionale, pur senza uscire dal suo perimetro ideale. Infine, ha un ruolo determinante il lavoro di interpretazione del testo, attività condotta dalla dottrina, ma in maniera più determinante dalla Corte costituzionale che, con la sua giurisprudenza, ha saputo leggere le previsioni della Costituzione in modo tale da adattarle alla misura dei differenti contesti storici che l’Italia ha vissuto.

molti degli articoli della Costituzione, non racchiudono comandi giuridici specifici (le norme precettive), ma enunciano principi 

i Diritti costituzionalmente garantiti e la loro evoluzione nel tempo

I diritti costituzionalmente garantiti rappresentano l’esempio lampante di questa duttilità. Come noto, la Parte Prima della Costituzione, dall’art. 13 all’art. 54, è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini: in essa sono contenuti i diritti civili, altrimenti noti come diritti di prima generazione o diritti dallo Stato (es. libertà personale, diritti di proprietà); i diritti politici, cui ci si riferisce in genere con il termine di diritti di seconda generazione o nello Stato (ad es. il diritto di voto); e i diritti sociali, anche conosciuti come diritti di terza generazione o attraverso lo Stato (es. salute, previdenza sociale). Si tratta, cioè di quei diritti immaginati e immaginabili all’epoca della stesura del testo costituzionale, cioè alla fine degli anni ’40 del secolo scorso.

chiaramente però da allora sono cambiate molte cose!

diritti
dallo Stato
nello Stato
attraverso lo Stato

Pensiamo all’avvento di internet, alle modifiche nelle relazioni familiari, alle conquiste sulla libertà sessuale, ai progressi tecnologici in ambito medico come la fecondazione assistita o alle tematiche ancora aperte su eutanasia e testamento biologico. Tutti elementi a noi del tutto familiari, su cui spesso il dibattito su cosa sia giusto od opportuno è ancora aperto, ma chiaramente impensabili più di settanta anni or sono.

Una Costituzione in movimento

Per arrivare a considerare tutti quei “nuovi diritti”, detti anche diritti di quarta generazione, come costituzionalmente garantiti, non è stato necessario modificare la Costituzione, giacché la stessa contiene una disposizione che, per come è formulata, ha consentito tanto al legislatore quanto alla Corte costituzionale di farvi riferimento quale fondamento costituzionale di diritti non previsti nel testo.

Si parla dell’art. 2 Cost., in base al quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Si tratta di un articolo definito “a fattispecie aperta”, contenente cioè una clausola generale che garantisce la tutela anche al di là di quelli espressamente previsti dall’art. 13 Cost. e ss. della Costituzione. Ciò perché la filosofia che c’è alle spalle di tale formulazione vuole che i diritti che vengono tutelati non siano solo quelli previsti da un ordinamento ma tutti “i diritti inviolabili dell’uomo”, che spettano a ogni individuo in quanto tale. Tutte le volte che il progresso scientifico, tecnologico, sociale, genera una nuova esigenza di tutela, individuale o collettiva, quel diritto spetterà indistintamente a tutti e l’art. 2 impone alla Repubblica di riconoscere tali situazioni e garantirle.

Grazie a tale articolo, la Corte ha per esempio riconosciuto il diritto alla vita, all’identità personale, alla riservatezza, il diritto al consenso informato in materia di trattamenti sanitari, il diritto a formare un’unione civile tra persone dello stesso sesso. E allo stesso modo, il legislatore ha richiamato l’art. 2 per riconoscere nuovi diritti mediante leggi: si pensi ad esempio al diritto all’obiezione di coscienza negli interventi di interruzione di gravidanza o sulla sperimentazione animale, o al diritto a ottenere la rettifica di propri dati anagrafici a seguito della modifica dei propri caratteri sessuali.

la Costituzione e l’Unione Europea

Anche l’art. 11 Cost. è un valido esempio di come la Costituzione sia stata in grado di modellarsi rispetto alle necessità concrete che si presentavano: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” L’articolo e in particolare il riferimento alle limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la pace, pensato per l’adesione dell’Italia all’ONU, fu lo strumento che permise al nostro Paese di aderire alle Comunità europee (Ceca, Cee ed Euratom), primo passo per la formazione dell’Unione europea.

Oggi esistono altri richiami al rispetto della normativa europea in Costituzione - si pensi all’art. 117 Cost., primo comma che prescrive il rispetto da parte delle leggi dello Stato e delle Regioni dei vincoli comunitari o all’art. 119 Cost., primo comma, che impone che gli Enti territoriali concorrano a rispettare i vincoli economici e finanziari dell’Unione europea – ma sono modifiche introdotte abbastanza di recente (la prima nel 2001, la seconda nel 2012), per cui per le decadi precedenti e tutti i passi compiuti per passare dalle Comunità di tipo sostanzialmente economico all’Unione europea, è bastato un articolo scritto avendo a mente tutt’altro tipo di organizzazioni internazionali.

È chiaro allora come la Costituzione cambi e sia in grado di adattarsi alle esigenze del tempo e della società di cui è garante e punto di riferimento, anche senza una formale revisione: un testo volutamente a maglie larghe, plasmabile e versatile, che ne ha garantito la sopravvivenza anche rispetto alle intenzioni originarie e che le consentirà anche in futuro di “rispondere ai bisogni di una libera pluralistica società in continua evoluzione”.

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Francesca Minni

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