L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.


L’art. 41 delinea un modello di economia mista, in cui l’iniziativa privata convive con quella pubblica: lo Stato, cioè, non si limita a individuare i limiti entro i quali può muoversi l’iniziativa privata, ma opera anche come proprietario o gestore di aziende.
La formulazione indeterminata dell’art. 41 ha dato luogo a numerose controversie interpretative ... (continua a leggere)

 

Synonyms:
art. 41 Cost.
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