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La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

da | 17 Giu 2021 | Corte Costituzionale, costituzione, istituzioniIT

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale: questo articolo è tratto per gran parte da Pillole Ricostituenti; vai alla versione originale

 

Come nasce Pillole ricostituenti? Da un’idea di Francesca, subito condivisa da Francesco e accolta con grande entusiasmo dal Professor Andrea Morrone. Gli italiani oggi sono insoddisfatti, ma non sempre in grado di spiegare perché; anche quando si ottiene una risposta al malcontento espresso, spesso non si va oltre alcune frasi di cliché, che ricalcano pedissequamente le opinioni dei politici, senza poi essere in grado di motivare le proprie argomentazioni in modo approfondito. Le stesse opinioni manifestate dai politici peccano spesso di superficialità e partono talvolta da presupposti errati: questo perché spesso mancano le basi per capire e, di conseguenza, farsi capire.

Il Presidente del Consiglio

La Corte costituzionale è un organo previsto dalla Costituzione, negli artt. 134-137.

La sede è a Roma, presso il Palazzo della Consulta. Tale edificio, situato esattamente di fronte al Quirinale (vedi su GMaps), è sul più alto colle della città, nel luogo che un tempo ospitò la Sacra Consulta, un organismo ecclesiastico con funzioni giudiziarie. Proprio dalla funzione che ha rivestito storicamente tale Palazzo deriva l’appellativo ‘Palazzo della Consulta’ e la denominazione giornalistica di “Consulta” per la stessa Corte.

L'attuale presidente della Corte Costituzionale è Silvana Sciarra, eletta il 20 settembre 2022, succede a Giuliano Amato, seconda donna a ricoprire questo incarico dopo Marta Cartabia.

La Corte Costituzionalevedi l'elenco completo dei presidenti della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionalevedi l'elenco aggiornato dei membri della Corte Costituzionale

membri della Corte Costituzionale (aggiornato al 1 novembre 2022)

La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale

La Corte costituzionale è un organo giovane nell’architettura del nostro Stato, poiché sebbene prevista nella Costituzione del 1948, entra nel pieno delle sue funzioni soltanto a partire dall’anno 1956.

La disciplina della ]Corte costituzionale è contenuta in via principale nella Costituzione italiana e trova ulteriori specificazioni in diverse fonti: nella legge costituzionale n. 1 del 1948; nella legge costituzionale n. 1 del 1953; nella legge n. 87 del 1953.

Essa si compone di 15 giudici che sono nominati:

  • 1/3 (5 giudici) dal Parlamento in seduta comune;
  • 1/3 (5 giudici) dal Presidente della Repubblica;
  • 1/3 (5 giudici) dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

 

I giudici sono scelti tra:

  • i membri delle supreme magistrature ordinarie e amministrative (sono tali la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato);
  • i professori universitari ordinari in discipline giuridiche;
  • gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno vent’anni.

La carica di giudice costituzionale dura 9 anni e non vi può essere né proroga, né rielezione. All’interno del Collegio i giudici eleggono un Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto. La durata della carica di giudice costituzionale, più lunga di ogni altra carica della Repubblica, non deve sorprendere poiché essa è finalizzata a garantire la piena autonomia della Corte costituzionale dagli altri organi che partecipano al procedimento di nomina dei giudici.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale: il custode della Costituzione

La Corte costituzionale viene definita come il custode della Costituzione, le ragioni sono facilmente ricavabili delle attribuzioni che proprio la Costituzione le riserva.

Per semplicità queste ultime possono suddividersi in quattro categorie:

  1. la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
  2. la Corte giudica, altresì, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  3. la Corte giudica l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
  4. infine, la Corte costituzionale giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Il primo compito permette alla Corte di verificare che le leggi e gli altri atti di rango primario del nostro ordinamento non siano in contrasto con la Costituzione. Per questo, la Corte potrà giudicare la legittimità costituzionale delle leggi dello Stato; degli atti aventi forza di legge, ossia decreto legge (art. 77 Cost.) e decreto legislativo (art. 76 Cost.); delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Quali sono le vie di accesso alla Corte in materia di legittimità costituzionale? Il giudizio di legittimità prevede due vie di accesso: il giudizio in via incidentale e il giudizio in via principale (o d’azione).

Il ricorso in via incidentale è una sorta di incidente che accade nel corso di un ordinario giudizio di fronte a un qualsiasi organo svolgente funzioni giurisdizionali (un giudice). In questo modo un giudice, il quale rileva dubbi di legittimità costituzionale su una legge ovvero su una disposizione di legge che deve applicare per risolvere la causa pendente, solleva la questione di legittimità costituzionale alla Corte.

Diversamente, il ricorso in via d’azione si svolge tra Stato e Regioni. Il Governo può impugnare direttamente qualsiasi legge regionale che ritenga violi la Costituzione, mentre le Regioni possono impugnare tutte le leggi statali e le leggi di altre Regioni se queste hanno invaso la sfera delle loro competenze legislative (art. 117 Cost.). Per questo, il giudizio in via d’azione si definisce asimmetrico. Esso è definito anche astratto poiché alla base non vi è un giudizio concreto da risolvere e disponibile poiché le parti possono stabilire nelle sedi opportune degli accordi al fine di rinunciare al ricorso.

La seconda attribuzione riguarda il giudizio sui conflitti di attribuzione. Semplificando, i conflitti di attribuzione possono essere di due tipi:

  • conflitti che sorgono tra poteri dello Stato;
  • conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni.

In questi casi la Corte costituzionale diventa arbitro del conflitto e decide stabilendo a chi spetta l’attribuzione oggetto della contestazione.

La Corte Costituzionalevedi la la lectio magistralis di Marta Cartabia

La Corte Costituzionale: il referendum abrogativo

Una ulteriore attribuzione della Corte costituzionale riguarda l’ammissibilità del referendum abrogativo. Tale competenza non è prevista direttamente nel testo costituzionale, ma dalla legge costituzionale n. 1 del 1953.

Nel merito la Corte costituzionale deve giudicare non già la legittimità della proposta referendaria, bensì l’ammissibilità del quesito. In sostanza essa deve verificare che il quesito referendario non abbia a oggetto leggi di bilancio e tributarie, leggi di amnistia e indulto, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (che secondo l’art. 75 Cost. non possono essere sottoposte a referendum abrogativo).

Oltre a questi limiti, la Corte costituzionale ne ha poi individuati altri attraverso la giurisprudenza, per esempio le leggi costituzionale e di revisione costituzionale, le leggi rinforzate ecc.

La Corte Costituzionalevedi il pronunciamento della Consulta sugli 8 quesiti referendari che avevano raccolto il numero di firme sufficienti (febbraio 2022)

 

La Corte Costituzionale e le accuse rivolte al Presidente della Repubblica

Infine, la Corte giudica sulle accuse mosse dal Parlamento in seduta comune al Presidente della Repubblica. Data la specifica posizione di garanzia del Presidente della Repubblica, la Corte in questo caso giudica in composizione integrata. In altre parole, accanto ai 15 giudici costituzionali prendono parte alla decisione anche 16 giudici aggregati non togati. Questi sono estratti da un elenco di 45 nomi compilato dallo stesso Parlamento.