Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Che cosa significa? La Costituzione conferisce al Governo la facoltà di emanare, esclusivamente in situazioni eccezionali, provvedimenti provvisori aventi valore di legge: i cosiddetti “decreti-legge”. Essi sono soggetti a vincoli precisi di approvazione da parte del Parlamento: il provvedimento deve essere presentato immediatamente (“il giorno stesso”) alle Camere per la conversione; le Camere si devono riunire entro cinque giorni e hanno sessanta giorni di tempo per, eventualmente, convertire il decreto-legge in legge; le Camere possono inoltre emettere un giudizio di responsabilità, attraverso il quale censurare il provvedimento se “ispirato a criteri antiliberali e antidemocratici”. (continua a leggere)

Synonyms:
art. 77 cost.
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