Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.  


Approvando l’art. 14, l’Assemblea costituente ha sottolineato che l’inviolabilità del domicilio gode di una tutela identica a quella stabilita per la persona. Ciò significa che per accedere a un domicilio è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge. ...(continua a leggere)

Synonyms:
art. 14 Cost.
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