Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. ...


Che cosa significa? L’art. 126 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 – regola l’eventuale scioglimento del Consiglio regionale. Per quanto riguarda gli atti contrari alla Costituzione, la dottrina sostiene che non è sufficiente l’approvazione di una legge incostituzionale per procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale: per farlo si devono verificare delle vere e proprie attività anticostituzionali «intenzionali, gravi o reiterate» in grado di «turbare l’equilibrio generale dei rapporti fra lo Stato e una Regione». (continua a leggere)

Synonyms:
art. 126 cost.
« Torna all'indice del glossario