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Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

da | 16 Giu 2021 | evidenza, istituzioniIT, Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica: questo articolo è tratto per gran parte da Wikipedia. (vedi articolo originale)

Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano, garante della Costituzione e rappresentante dell'unità nazionale. Inoltre egli non è a capo di un particolare potere (legislativo, esecutivo o giudiziario), ma li coordina e li sorveglia tutti e tre; ovvero compie atti che riguardano ciascuno dei tre poteri, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui il Presidente della Repubblica è garante.

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (ovvero tre consiglieri per regione, con l'eccezione della Valle d'Aosta, che ne nomina uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per un periodo di sette anni, detto mandato. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza.

art. 83 cost. Il Parlamento elegge in seduta comune il Presidente della Repubblica (Capo dello Stato); ai membri di Camera e Senato si aggiungono 3 delegati per ogni Regione italiana, la Val d’Aosta ha un solo delegato. vedi scheda Parlamento

il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica: elezione

I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, sono:

  • l'avere cittadinanza italiana;
  • aver compiuto i 50 anni d'età;
  • godere dei diritti civili e politici.


La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.

L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica. Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.

La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica e un mutamento dei quorum deliberativi (ipotizzato in sede di revisione costituzionale) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.

Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.

Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento. La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.

La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di rielezione del presidente uscente è datato 20 aprile 2013 con l'elezione di Giorgio Napolitano. Sotto l'elenco dei presidenti della Repubblica eletti dal 1948 ad oggi:

Enrico De Nicola 5 mesi nel 1948
Luigi Einaudi 1948 - 1955
Giovanni Gronchi 1955 - 1962
Antonio Segni 2 anni 1962 - 1964 (dimissioni spontanee)
Giuseppe Saragat 1964 - 1971
Giovanni Leone 1971 - 1978
Sandro Pertini 1978 - 1985
Francesco Cossiga 1985 - 1992
Oscar Luigi Scalfaro 1992 - 1996
Carlo Azeglio Ciampi 1996 - 2006
Giorgio Napolitano 2006 - 2013   secondo mandato 2013 - 2015
Sergio Mattarella 2015- 2022       secondo mandato 2022 -

Scadenza

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per: dimissioni volontarie; morte; impedimento permanente, dovuto a gravi malattie; destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90); decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere. In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.

Sergio Mattarella ri-eletto al secondo mandato

Al superamento della soglia dei 505 voti necessari per raggiungere il quorum, l'assemblea dei Grandi elettori ha tributato un lungo applauso a Sergio Mattarella, che viene rieletto presidente della Repubblica all'ottavo scrutinio. Al temine dello spoglio i voti per Mattarella sono stati 759, più di quelli ottenuti da Francesco Cossiga nel 1985, da Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 e dal Giorgio Napolitano bis nel 2013. A seguire Carlo Nordio ha raccolto 90 voti, Nino Di Matteo 37. I presenti e votanti erano 983, nessun astenuto. Le schede bianche sono state 25.

Il Presidente della Repubblicavedi maggiori dettagli su Civitas nell'articolo Mattarella al secondo mandato

 Il presidente della Repubblica: le funzioni

La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

in relazione alla rappresentanza esterna: accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.); ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art. 80 cost., previa autorizzazione delle Camere (art. 87); dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87);

in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari: nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59 cost.); inviare messaggi alle Camere (art. 87); convocarle in via straordinaria (art. 62 cost.); scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88 cost.); indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87 cost.); (approfondisci il tema del semestre bianco)

in relazione alla funzione legislativa e normativa: autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87); promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73 cost.); rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art. 74 cost.); emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87); indire i referendum (art. 87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;

in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico: nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 cost.). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito a opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche; accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93 cost.); nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87); presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art. 87); decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126 cost.); decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse (art. 88 cost.);

in relazione all'esercizio della giurisdizione: presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 cost.); nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135 cost.); concedere la grazia e commutare le pene (art. 87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87)

rappresentanza esterna 

funzioni parlamentari

funzione legislativa  e normativa

funzione esecutiva e di indirizzo politico

esercizio della giurisdizione

 

La controfirma degli atti presidenziali

La Costituzione (art. 89 cost.) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.

La controfirma assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.

Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.

Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia e al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.

Le (non) responsabilità

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, come si è visto, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente Cossiga (approfondisci) e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare. Per quanto riguarda Cossiga, tale dichiarazione giunse quando il settennato si era già concluso.

Il Presidente della Repubblica

La moral suasion

Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica. Tra tali prerogative, il potere di rinvio - connesso alla funzione di promulgazione delle leggi - è uno degli strumenti più utili allo scopo.

La moral suasion sotto la presidenza Ciampi si esercitò facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalità. Più frequentemente il potere di rinvio previsto dall'art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un gentlemen's agreement in virtù del quale venivano apportare delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che già Einaudi - il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto Le Prediche inutili - aveva fatto valere le sue perplessità su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento.

In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, rara in passato, alla natura super partes del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente Giorgio Napolitano, affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".

Il Presidente della Repubblicavedi gli articoli della Costituzione che si riferiscono al Titolo II - il Presidente della Repubblica

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l'Italia una repubblica semi-presidenziale?

Il Presidente della RepubblicaOggi l’Italia sembra una «Repubblica semi-presidenziale a elezione indiretta». Per il Quirinale 2022, serve un garante per l'importanza del fattore internazionale e per la tenuta dell'assetto istituzionale: Draghi pare la soluzione più ovvia. Questo l'incipit dell' interessante articolo di Michele Nicoletti apparso di recente sulla rivista il Mulino. L’elezione del futuro presidente della Repubblica comincia a essere al centro della discussione politica, come è giusto che sia. Negli ultimi anni, a causa del cattivo funzionamento del sistema istituzionale e del vorticoso e imprevedibile succedersi di governi diversi, il Quirinale è diventato il vero elemento di stabilità del sistema Italia, non solo sul fronte della politica interna, dove ha saputo svolgere in modo straordinario un ruolo di saggezza e di moderazione, ma anche e forse soprattutto sul fronte della politica estera che è – per un Paese non autosufficiente sul piano militare, finanziario e tecnologico – il fronte realmente e politicamente decisivo. L’Italia, da dopo la fine della Seconda guerra mondiale, è un Paese strutturalmente integrato nelle organizzazioni e negli ambiti sovranazionali di cui è parte. In particolare la Nato, a cui deve la propria difesa in caso di aggressione, e l’Unione europea, a cui deve l’accesso a condizioni di stabilità e sicurezza, a un grande mercato interno e al più vasto mercato internazionale da cui attinge buona parte delle risorse di cui ha bisogno. Un Paese con un enorme debito pubblico come il nostro, privo di una rete di garanzia europea, sarebbe in balìa di speculazioni ingovernabili che produrrebbero un'inevitabile bancarotta. Non si dimentichi l’appartenenza ad altri organismi come il Consiglio d’Europa a cui l’Italia è debitrice con riguardo alla tutela dei diritti delle persone: innumerevoli provvedimenti legati alla disparità di genere, alle condizioni di vita nelle carceri, al reato di tortura, al respingimento di richiedenti asilo sono stati assunti grazie alla piena integrazione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. (continua a leggere sulla rivista il Mulino)  


da De Nicola e Mattarella, come il Presidente è diventato il nuovo re

2 dicembre 2021 - AGI - Andrea Cauti

Il Presidente della RepubblicaMarco Damilano pubblica un libro in cui racconta l'evoluzione del ruolo del capo dello Stato, nato per garantire la democrazia e diventato sempre più importante, fino a diventare il protagonista della politica. E se arriverà Draghi... Damilano spiega meglio il concetto citando il politologo Gianfranco Pasquino: "Quando i partiti erano solidi e compatti avevano il potere di impedire al presidente di suonare la fisarmonica. Iniziata tra il 1992 e il 1994 una transizione, caratterizzata dal declino e dalla sostanziale e perdurante debolezza delle strutture partitiche, tre presidenti (ai quali potremmo gia' aggiungere Sergio Mattarella) hanno goduto di enorme discrezionalità nell'uso dei loro poteri costituzionali. Scalfaro e Napolitano, entrambi sicuramente 'parlamentaristi', sono stati costretti / incoraggiati / facilitati dalle circostanze a suonare la fisarmonica dei loro poteri in chiave definibile come semipresidenziale". E proprio questo e' uno dei punti chiave del libro da cui Damilano parte per descrivere la figura del capo dello Stato. Una figura che a suo giudizio e' oggi completamente trasformata: "Mattarella ha portato a conclusione la trasformazione della figura del Presidente - scrive - dopo di lui sara' difficile tornare indietro, forse impossibile". (continua a leggere)

Il lessico delle elezioni presidenziali

Dunque le elezioni sono prossime, sale la temperatura nei partiti e di conseguenza sulla stampa tradizionale e su quella on-line, nelle normali trasmissioni televisive e nei servizi speciali si discute e si discuterà di  questo argomento (in realtà si è già cominciato da qualche mese). Ogni rito ha il suo glossario, il suo lessico e anche l'elezione del presidente della Repubblica non si sottrae a questo vincolo

Il Presidente della Repubblica

di seguito riportiamo alcuni dei vocaboli/frasi che ricorrono con maggiore frequenza; l'elenco è tratto da Glossario dell’elezione del presidente della Repubblica riportato sul Post del 27 novembre 2021. (vedi l'articolo originale)

La Costituzione, innanzitutto
Gli articoli che regolano l’elezione del presidente della Repubblica sono contenuti nel titolo II della parte II della Costituzione. L’art. 83 cost. dice che il capo dello Stato viene eletto dal «Parlamento in seduta comune» e che all’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione, «eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato». L’articolo specifica anche che l’elezione avviene a «scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Seduta comune (e unica)
Con seduta comune si indicano le due camere del Parlamento, Senato e Camera dei Deputati, riunite insieme. Benché siano separate, infatti, le due camere fanno parte di una struttura unitaria, il Parlamento. I casi in cui le due camere si riuniscono, oltre all’elezione del presidente della Repubblica, sono: il giuramento del presidente della Repubblica; la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica (cosa che può avvenire solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione); l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura; l’elezione di un terzo dei giudici costituzionali. ....

Grandi elettori
È un termine usato perlopiù in ambito giornalistico, forse mutuato dalla politica statunitense o dai principi che eleggevano il sovrano del Sacro Romano Impero nel Medioevo e in Età Moderna. Con “grandi elettori”, quindi, ci si riferisce a tutti i membri della seduta comune del Parlamento, cioè deputati e senatori a cui si aggiungono i delegati regionali.

Franchi tiratori
“Franchi tiratori” è una locuzione che ormai da decenni si usa in politica in riferimento a chi, grazie al voto segreto, vota in modo diverso dal proprio gruppo, schieramento o partito. L’espressione è vecchia di almeno un paio di secoli e che ha a che fare con il contesto bellico: arriva dalla Francia (loro dicono franc-tireurs) ma in questo caso “franco” significa “libero”, e veniva usata in riferimento a singoli combattenti o piccoli gruppi che attaccavano i nemici autonomamente. Treccani spiega che fu negli anni Cinquanta del Novecento che la locuzione si spostò dal contesto bellico (in riferimento al quale era stata usata anche durante le due guerre mondiali) verso il «linguaggio politico e giornalistico italiano» dove prese a essere usata in senso figurato. Dato che l’elezione del presidente della Repubblica si svolge con scrutinio segreto, capita di frequente che ci siano franchi tiratori, e che siano addirittura decisivi nella scelta di un candidato.

Il Colle
Nelle cronache politiche, con “Colle” ci si riferisce al palazzo del Quirinale e per estensione alla presidenza della Repubblica che vi ha sede. Il palazzo sorge su uno dei tradizionali sette colli di Roma, ed è uno dei punti più alti della città: un tempo era la sede estiva dei papi, poi fu la residenza dei Savoia in età monarchica, e dal 1948 è sede della presidenza della Repubblica. Questo è un classico esempio di metonimia (ossia associare il luogo alle funzioni politiche che in quel luogo vengono svolte). Il linguaggio giornalistico abbonda di questa figura retorica: Palazzo Chigi per indicare il Governo, la Consulta per la Corte Costituzionale, il colle, il colle più alto, il Quirinale per la Presidenza della Repubblica, San Macuto per identificare il COPASIR o l'antimafia, e potremmo proseguire a lungo.

Metodo De Mita
Ciriaco De Mita
, ex segretario della Democrazia cristiana negli anni Ottanta, fu l’ideatore dell’operazione che portò Francesco Cossiga al Quirinale nel 1985. Fu un’elezione storica perché per la prima volta avvenne direttamente al primo scrutinio con una maggioranza larghissima. Da allora, con “metodo De Mita” ci si riferisce al tentativo dei vari partiti di individuare un candidato al Quirinale che venga votato trasversalmente e subito dagli schieramenti avversari, dato che, per eleggere Cossiga, De Mita riuscì ad accordarsi con tutti i partiti, compresi i comunisti. In un’intervista al Corriere della Sera, De Mita ricordò così quell’elezione. Disegnai un metodo che portava a lui. Toccava alla Dc? Bene, il segretario della Dc, che ero io, decise di incontrare tutti i partiti che si riconoscevano nella Costituzione. Quindi tutti, tranne l’Msi [Movimento Sociale Italiano, ndr]. Andreotti, che era un candidato naturale, mi disse: “Se votano Cossiga, andiamo avanti su di lui”. Convinsi Spadolini garantendo che Cossiga avrebbe tenuto Maccanico alla segreteria generale del Quirinale. E i liberali promettendo d’accordo con Cossiga che, dal Colle, avrebbe fatto Malagodi senatore a vita. Da ultimo, l’incontro con Natta a casa di Biagio Agnes. Era fatta. Qui ci fermiamo anche se l'articolo comprende un numero più alto di vocaboli utilizzati in questo contesto: settennato, semestre bianco, la chiama, maggioranza qualificata, quorum, scrutinio e spoglio, ecc..; per una conoscenza più esaustiva rimandiamo il lettore all'articolo originale.

kingmaker
Il Presidente della Repubblica“Kingmaker” si potrebbe tradurre in italiano con “incoronatore”. L’espressione risale al ricco e influente Richard Neville, conte di Warwick, soprannominato appunto The Kingmaker per via del fatto che riuscì a manipolare e infine detronizzare due re inglesi all’epoca della Guerra delle due rose, nel XV secolo. Neville era nobile ma non aveva nessuna possibilità di aspirare al trono, perciò esercitò la sua enorme influenza in maniera indiretta. In ogni caso, il soprannome The Kingmaker gli venne dato molti anni dopo la sua morte. Nella sua accezione più estesa, kingmaker si può riferire non solo a una persona che muove i fili di un’importante nomina politica, ma anche a una persona molto influente in generale, in vari ambiti. Nel caso dell’elezione del presidente della Repubblica, kingmaker dovrebbe indicare qualcuno che non è tra i potenziali candidati, ma che è potente abbastanza da trovarne uno che può essere votato da tutte le forze politiche, gestendo e facilitando le trattative perché questo avvenga. Nel 1985, per esempio, Ciriaco De Mita (vedi sopra) ebbe questo ruolo nell’elezione di Cossiga, votato al primo scrutinio con una larga maggioranza, mentre nel 2015 fu Matteo Renzi a proporre la candidatura di Mattarella, poi risultata vincente al quarto scrutinio. (continua a leggere)

Associazione di cultura e politica il Mulino - Strada Maggiore 37 40125 - Bologna (CF: 80060170372)

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