Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.  


Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitutto affermare che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini: in caso contrario, l’Italia non sarebbe uno Stato unitario; in secondo luogo, per esplicitare che non si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo stesso modo sancisce il pieno diritto di ... (continua a leggere)

 

Synonyms:
art. 16 Cost.
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