La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Che cosa significa? Questo articolo ha un contenuto molto tecnico, perché stabilisce la proporzione tra abitanti e deputati. Il numero di deputati è fisso; il numero di cittadini per deputato varia a seconda di come si modifica il numero di abitanti del Paese. La legge elettorale attualmente in vigore, la n. 207 del 2005, è piuttosto complicata: è di tipo proporzionale (prevede cioè che ogni partito ottenga un numero di deputati proporzionale ai voti che ha ricevuto), ma con un premio di maggioranza correttivo (il partito che ha ottenuto in assoluto più voti ottiene un premio, cioè la maggioranza alla Camera: 340 deputati sui 630 totali). (continua a leggere)
Synonyms:
art. 56 cost.