Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Che cosa significa? L’articolo stabilisce i passaggi finali che rendono una legge valida e attiva. La promulgazione di una legge conclude il procedimento legislativo: con essa, il Presidente della Repubblica decreta la pubblicazione del provvedimento approvato dalle due Camere e ne prescrive l’osservanza. La nuova legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (consultabile da tutti i cittadini al sito (continua a leggere).

Synonyms:
art. 73 cost.
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