Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Che cosa significa? Questo articolo integra il precedente, spiegando il ruolo del Presidente della Repubblica rispetto alla promulgazione delle leggi. L’art. 74 tuttavia non esplicita quali possano essere le ragioni che rendano legittimo, quando non doveroso, il rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. La dottrina ha finito per individuare due ragioni di rinvio: 1) i “vizi di legittimità”, tra i quali specialmente quello concernente la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria (una legge deve sempre prevedere le necessarie risorse finanziarie); 2) le “ragioni di merito”, ossia questioni sostanziali che possono finire per pregiudicare il buon funzionamento della Costituzione. (continua a leggere)

Synonyms:
art. 74 cost.
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