Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.


Che cosa significa? L’elezione del Presidente della Repubblica è considerata un’elezione indiretta. L’articolo prescrive che il Presidente debba essere eletto a scrutinio segreto e con una maggioranza di 2/3: un quorum così alto ha la funzione di spingere il collegio elettorale a indirizzare il proprio consenso verso una personalità in grado di rappresentare l’unità nazionale e di svolgere le sue funzioni in una posizione al di sopra delle parti. Dopo il terzo scrutinio diventa però sufficiente la maggioranza assoluta, perché vi è l’esigenza di nominare il Presidente attraverso una mediazione fra i partiti. (continua a leggere)

Synonyms:
art. 83 Cost.
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