Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.


Che cosa significa? L’art. 87 elenca i poteri presidenziali e definisce il Presidente «capo dello Stato» e rappresentante dell’«unità nazionale». Secondo l'interpretazione prevalente, la qualifica di Capo dello Stato rappresenta una «qualità specifica dell’organo, uno status speciale, che si traduce in una preminenza onorifica con forte valenza simbolica […] mentre la denominazione ufficiale è quella di Presidente della Repubblica».(continua a leggere)

Synonyms:
art. 87 cost.
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