È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Che cosa significa? L’articolo stabilisce i limiti di uno strumento tipico della democrazia, il referendum. Chiamati ad approvare o no il mantenimento di una legge, i cittadini aventi diritto di voto si esprimono su una norma direttamente, anziché attraverso i loro rappresentanti. Secondo la dottrina, il referendum va inteso come “uno strumento di democrazia diretta”, insieme all’iniziativa legislativa popolare e alla petizione.(continua a leggere)

Synonyms:
art. 75 cost.
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