Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


Che cosa significa? Questo articolo definisce una delle funzioni più importanti del Presidente della Repubblica: sciogliere le Camere. Questo atto segue in genere una o più crisi di governo. Il Presidente si accerta che non sia possibile ricomporre una maggioranza parlamentare (in poche parole, un nuovo accordo tra i partiti), ascolta il parere dei Presidenti di Camera e Senato e nel caso in cui sia impossibile trovare una nuova base parlamentare per il governo, scioglie le Camere. Dopo lo scioglimento delle Camere vengono indette nuove elezioni.(continua a leggere)

Synonyms:
art. 88 cost.
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