Concordato e Patti Lateranensi
Concordato e Patti Lateranensi. L'articolo è tratto per gran parte da due schede di Wikipedia.
L'istituto del Concordato
Concordato è il nome dato ai trattati bilaterali che la Santa Sede stipula con altri stati per regolare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in un determinato Stato del mondo.
Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. Agli Stati viene talvolta concesso un potere di veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, mentre alla Chiesa possono essere riconosciuti privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di obiezione di coscienza rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica).
Dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), e in particolare la sua approvazione di una Dichiarazione sulla Libertà Religiosa (Dignitatis Humanae), questo tipo di accordo giuridico formale ha visto evolvere il suo spirito e i suoi contenuti. Storicamente la Santa Sede ha stipulato concordati con tutti gli stati che lo hanno concesso, anche con quelli più ostili verso i cattolici o le religioni in generale.
Esistono e sono tuttora in vigore concordati nei seguenti Paesi Concordatari a maggioranza cattolica: Italia, alcuni stati federali della Germania, Austria, Malta, Ungheria, Spagna, Slovacchia, Polonia, Lituania, Filippine, Argentina, Brasile, Portogallo, Irlanda, Andorra, Nicaragua, Colombia, Repubblica Dominicana, alcuni cantoni della Svizzera.
Le Costituzioni di alcuni Stati, quali ad esempio gli Stati Uniti d'America, vietano di stipulare concordati. Analoga situazione si registra in Francia, dove la Legge di Separazione del dicembre 1905 vieta di riconoscere concordati.
Concordati prima del 1900
- Concordato di Worms (1122) tra papa Callisto II e l'imperatore del Sacro Romano Impero Enrico V, che conclude la Lotta per le investiture;
- Concordato di Vienna (17 febbraio 1448) tra Niccolò V e l'imperatore Federico III d'Asburgo, che regola i rapporti tra la Santa Sede e gli Asburgo;
- Concordato di Bologna (1516) tra papa Leone X e il re di Francia Francesco I;
- Concordato del 1727 con il regno di Sardegna;
- Concordato del 1741 con il regno di Napoli;
- Concordato del 1753 e Concordato del 16 marzo 1851 con il regno di Spagna;
- Concordato del 1778 con il regno del Portogallo (verrà sostituito il 23 giugno 1886);
- Concordato del 1801[2] e Concordato del 1813 tra papa Pio VII e Napoleone imperatore dei Francesi;
- Concordato del 3 agosto 1847 con lo zar di Russia Nicola I, sostituito dal Concordato del 23 dicembre 1882;
- Concordato del 1855 tra papa Pio IX e l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, sostituito in Austria dal concordato del 5 giugno 1933;
Concordati recenti dal 1900 in poi
- Concordato del 10 febbraio 1925 con la Polonia, originato dalla riconquistata indipendenza di questa, sostituito dal concordato del 28 luglio 1993;
- Concordato del 1929, parte dei Patti Lateranensi, stipulato dal cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato della Santa Sede, e dal Presidente del Consiglio Benito Mussolini; riconosciuto dalla Repubblica Italiana, che l'ha sostituito con l'Accordo di Villa Madama del 1984 ; (ITALIA)
- Concordato del Reich (1933) con il Terzo Reich di Adolf Hitler, che mise fine ai vari concordati stipulati con gli stati tedeschi a partire dal 1817 e che sarà gradualmente sostituito da accordi con i singoli Stati federali della Germania (Länder) nella Repubblica Federale Tedesca;
- Concordato del 7 maggio 1940 con il Portogallo di António de Oliveira Salazar, che sostituì il Concordato del 23 giugno 1886 e fu sostituito dal concordato del 18 maggio 2004;
- Concordato del 27 agosto 1953 con la Spagna di Francisco Franco, sostituito dai quattro accordi del 3 gennaio 1979 dopo il ritorno di questa alla monarchia costituzionale democratica;
- Accordo di Villa Madama stipulato il 18 febbraio 1984 con la Repubblica Italiana. L'Accordo, firmato dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato della Santa Sede, e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi, sostituisce il Concordato del 1929 (sono invece rimasti quasi inalterati i Patti Lateranensi, che regolano indipendenza e sovranità della Santa Sede in campo i nternazionale e comprendono anche la Convenzione finanziaria) (ITALIA)
Patti Lateranensi
I Patti Lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929. Sottoposti a revisione nel 1984, essi regolano ancor oggi i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Ai Patti si deve l'istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la riapertura dei rapporti fra Italia e Santa Sede dopo la loro interruzione nel 1870.
La necessità dei Patti Lateranensi si colloca nell'ambito storico della questione romana. Nel 1870, con la Presa di Roma, il Regno d'Italia aveva annesso quanto rimaneva degli Stati della Chiesa, ponendo fine al potere temporale dei Papi. Lo stesso anno, Papa Pio IX promulgò l'enciclica Respicientes ea, in cui delineò la visione che degli eventi aveva la Santa Sede: l'Italia era un invasore e occupante illegittimo, il Papa era prigioniero dello Stato Italiano, e gli Stati Pontifici andavano restituiti, sia perché presi contra legem, sia perché il Pontefice non poteva esercitare con sicurezza e libertà la propria autorità religiosa, senza la sovranità su un territorio indipendente.
I Patti presero il nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano in cui furono firmati. Li sottoscrissero il Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per la Santa Sede e Benito Mussolini, in quanto Capo del governo primo ministro segretario di Stato del Regno d'Italia.
Il contenuto dei Patti
I Patti Lateranensi consistono in due distinti documenti: il Trattato e il Concordato
vedi Patti lateranensi, 11 febbraio 1929 - Segreteria di Stato, card. Pietro Gasparri
scarica Patti Lateranensi (PDF)
il Trattato
Il trattato riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano; Allegata al Trattato* la Convenzione finanziaria, che regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate. «Art. 1 L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).»
A proposito del 1.750.000.000 teniamo conto che l'intero bilancio pubblico viaggiava a quel tempo sui 20 miliardi di lire, significa che chiudere la "questione romana", abbiamo sborsato quasi un decimo del nostro bilancio. Nei decenni successivi la spesa è lievitata: è il caso dei 5 miliardi di euro mai corrisposta dal Vaticano per l'ICI (l'imposta comunale sugli immobili), eppure nel 2018 una pronunzia della Corte di giustizia europea ne aveva decretato l'obbligo, giacché l'esenzione dell'ICI è incompatibile con le norme agli aiuti di stato. E' il caso inoltre del finanziamento delle scuole cattoliche: un rubinetto aperto dal governo D'Alema benché l'articolo 34 della Costituzione disponga che le scuole private agiscono "senza oneri per lo Stato" (Michele Ainis)
il Concordato
Il Concordato definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Il rapporto precedente (regolato dalla Legge delle Guarentigie), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio e il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica, già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.
Il capoverso dell'articolo 1 del Concordato riconosceva anche il carattere sacro della città di Roma, sostituito, all'articolo 2.4 degli accordi di villa Madama, dal riconoscimento del "particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità".
L'inserimento nella Costituzione
Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7 della Costituzione., con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione.
Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.
L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della Corte costituzionale.
Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime solo se contrastano con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
Si ricordi comunque che, se gli art. 7 cost. e l’art. 8 cost. prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano l’art. 19 cost. e l’art. 20 cost. prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.
La revisione del 1984: il nuovo concordato
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico.
Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare, mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
La cronaca di questi giorni e il DDL Zan
Alessandro Zan, politico e attivista LGBT italiano, occupa in questi giorni gran parte dello spazio che i media dedicano alla cronaca politica. Perché? Il disegno di legge Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, che Zan ha presentato alla Camera, e che la Camera ha approvato il 4 novembre del 2020, è ora in discussione al Senato.
È tutto sommato normale e compatibile con la dinamica parlamentare, il fatto che le diverse forze politiche abbiano espresso pareri contrastanti, e questo anche all’interno degli schieramenti che sostengono il governo Draghi. Fino a qui routine, ma il fatto inatteso e per certi versi insolito è la dura presa di posizione espressa dalla Chiesa Cattolica nei confronti di questa iniziativa.
E’ il portale per un’educazione alla vita civile, rivolto agli studenti delle scuole superiori e ai loro inseganti; è stato progettato e implementato (2020) dalla Associazione di cultura e politica Il Mulino e, a partire dal secondo semestre 2023, gestito dalla Fondazione Biblioteca Il Mulino; nel 2022 l’Associazione ha anche sviluppato una sezione didattica, finalizzata a costruire alcuni kit educativi; gli argomenti sono Europea casa comune, Migrazioni e Migranti, Clima e società, Disinformazione e responsabilità (visita il nuovo portale)