Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


L’articolo assume il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto fondamentale. L’uguaglianza è innanzitutto un’uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla legge: per esempio che un cittadino sia cattolico, ebreo, musulmano o ateo, per la legge non cambia nulla e i suoi diritti restano i medesimi. L’art. 3 indica quali sono le differenze ... (continua a leggere)

Synonyms:
art. 3 Cost., art. 3 della Carta
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