la legge 219/17
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/17. La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Come richiamato all'articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge", nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
vedi la legislazione negli altri Paesi
DAT: riferimenti e allegati importanti
Di seguito alcuni riferimenti ad articoli apparsi e alcuni allegati importanti
Al debutto la banca dati dei biotestamenti che raccoglie le decisioni sul «fine vita» (31/01/2020 - IlSole24Ore - A. Busani)
Biotestamento, ora medici e ospedali potranno conoscere sempre le volontà dei pazienti (10/12/2019 - IlSole24Ore - Marzio Bartoloni)
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Decreto Ministeriale n. 168 (Roberto Speranza) del dicembre 2019 sulla Banca Dati Nazionale per le DAT (scarica)
Disciplinare Tecnico relativo alla Banca Dati Nazionale per le DAT (scarica)
altri link interessanti
sul sito ufficiale della Società Italiana di Cure Palliative è possibile rinvenire un documento esplicativo della legge 219 del 2017 (vai)
sul sito del Ministero della Salute è presente un’apposita sezione dedicata alla legge 219 del 2017 (vai)
sul sito del Comitato Nazionale per la Bioetica, oltre ai citati documenti, è possibile rinvenire materiale utile per la comprensione delle principali questioni afferenti al tema del “fine vita” (vai)
nel Dizionario online curato dal Corriere della Sera alla voce “Consenso informato” si trova una definizione del concetto (vai)
la legge 219/17 - il consenso
Va promossa e valorizzata, secondo la Legge, la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che si basa sul consenso informato. Il testo disciplina le modalità in cui tale consenso informato può essere espresso: “il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari, tra i quali la Legge include l'idratazione e la nutrizione artificiali.
la legge 219/17 - la terapia
La legge affronta anche il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. In base all’art. 2, “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla Legge 15 marzo 2010, n. 38. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
la legge 219/17 - minori
La persona minorenne o incapace “deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
In tali casi, il consenso informato è espresso o rifiutato:
- per il minore, “dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà” del minore stesso, “in relazione alla sua età al suo grado di maturità”
- per la persona interdetta, “dal tutore sentito l’interdetto, ove possibile”.
La persona inabilitata, invece, può esprimere personalmente il proprio consenso e disposizioni particolari sono previste nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno.
la legge 219/17 - DAT
Le DAT di una persona (indicate anche comunemente come "testamento biologico" o "biotestamento") rappresentano una delle novità della Legge.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere nelle DAT le proprie volontà in merito a possibili futuri trattamenti sanitari o in materia di consenso/rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti. Tali disposizioni dovranno essere seguite nel caso in cui il loro autore venga a trovarsi in uno stato di incapacità, al al fine di accertare il suo consenso o meno riguardo ad essi. Nelle DAT, inoltre, è possibile indicare una persona di propria fiducia, il «fiduciario», incaricata di fare le veci dell’autore delle DAT, nel e in caso queste debbano essere attuate: si tratta quindi di un soggetto che si occuperà di “rappresentare” l’autore delle disposizioni anche nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Tuttavia, la stessa legge elenca una serie di circostanze in cui il medico può discostarsi, in tutto o in parte, da quanto contenuto nelle DAT, in accordo con il fiduciario:
- se queste risultano essere palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente (ossia nel caso in cui la situazione concreta in cui verte il paziente è divergente rispetto a quella descritta nelle disposizioni);
- se sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».
Nasce nel 1994. Dall’aprile 2019, dopo il conseguimento della laurea in Diritto penale, collabora con la cattedra del Prof. Stefano Canestrari. Dal maggio 2019 è tirocinante presso la Sezione Gip/Gup del Tribunale di Bologna. Nell’ottobre del medesimo anno ha ricevuto la nomina di cultore della materia in Diritto Penale presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Bologna.